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Manovra correttiva 2017, le novità sull'utilizzo in compensazione dei crediti

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Riduzione soglia di compensazione libera dei crediti

Tra le novità più rilevanti vi è la riduzione da € 15.000 ad € 5.000 del limite oltre il quale, per utilizzare in compensazione orizzontale (cioè F24) i crediti erariali, si rende obbligatorio far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale essi scaturiscono. Il visto di conformità è un'attestazione che un professionista autorizzato appone alla dichiarazione, dopo aver effettuato su di essa una serie di controlli previsti da apposita normativa. Per poter apporre il visto di conformità il professionista incaricato deve essere coperto da apposita copertura assicurativa. Per questi motivi l'apposizione del visto di conformità risulta onerosa per il professionista che la effettua e di conseguenza per il contribuente cui la dichiarazione si riferisce. I crediti erariali che, se superiori ad € 5.000, per poter essere compensati hanno bisogno del visto di conformità sono quelli relativi alle seguenti imposte: - imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;

-imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

-IRAP;

-ritenute alla fonte;

-credito IVA annuale. Pertanto, qualora una dichiarazione (modello Unico, dichiarazione annuale Iva, modello 770/S, modello Irap) chiudesse con un credito (appartenente alle imposte elencate) superiori ad € 5.000, il contribuente può scegliere tra tre opzioni:

- non utilizzare il credito scaturente in compensazione orizzontale (cioè in F24), ma riportarlo nella dichiarazione dell'anno successivo (c.d. compensazione verticale): in tal caso non serve apporre il visto di conformità alla dichiarazione in quanto il presupposto per la sua apposizione è l'utilizzo che si vuole fare del credito, non l'entità del credito stesso; 

- utilizzare tale credito in compensazione orizzontale (in F24) fino ad € 4.999, e riportare l'eccedenza in compensazione verticale (cioè nella dichiarazione successiva); anche in questo caso non è necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione; 

- utilizzare tale credito in compensazione orizzontale: in questo caso è obbligatorio far apporre il visto di conformità da un professionista vistatore autorizzato.

Qualora si utilizzassero in compensazione crediti d'imposta superiori ad € 5.000 in assenza di visto di conformità, la parte di credito che eccede € 5.000 verrà ripresa dall'Agenzia delle Entrate (con aggiunta di sanzioni ed interessi). Chiaramente, se dalla dichiarazione scaturisce un credito inferiore ad € 5.000, esso sarà liberamente compensabile senza necessità di apposizione del visto.

Obbligo di presentazione telematica F24 con crediti

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto altresì l'obbligo, per soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) qualora essi vogliano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori) ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale delle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Ciò significa che, per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo  nella colonna "crediti", a prescindere dal saldo finale della delega, il pagamento non potrà più essere effettuato tramite home banking dal contribuente, ma si dovrà obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizionedall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando il canale Fisconline oppure, il canale telematico "Entratel" (tramite intermediari abilitati). Pertanto, a partire dal 24.04.2017, un F24 può portare a 3 possibili situazioni:

- F24 contenente soltanto importi a debito: come avveniva precedentemente, tale F24 potrà essere versato tramite home-banking dal contribuente;

- F24 a zero, cioè contenente debiti e crediti di pari importo: come avveniva prima, tale F24 deve essere obbligatoriamente versato tramite canali telematici (Fisconline o Entratel da professionista abilitato);

-F24 contenente sia importi a debito sia importi a credito: è questa la fattispecie "colpita" dalla legge 50/2017: in tal caso infatti tale F24 potrà essere versato esclusivamente attraverso canali telematici (Fisconline o Entratel da professionista abilitato) e non più (come invece era possibile fare prima) tramite home-banking.

 

Enrico Girardi