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Economia

Interesse legale allo 0,5% dal primo gennaio

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A decorrere dal 1° gennaio 2015, il saggio degli interessi legali, ossia quelli che si applicano quando altre disposizioni (legge o contratti) non stabiliscono una misura diversa, passerà dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno.
 
(Decreto del MEF dell'11 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

L'art.1 del D.M. ministeriale dell'11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014, modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. Essa viene fissata allo 0,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Visto l'articolo 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5% il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il ministro dell'Economia e delle Finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, ecco che l'ammontare viene dimezzato.
Il MEF aveva già con D.M. datato 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Va detto che l'interesse legale è quello a cui far riferimento qualora le parti non convengano tra loro una misura diversa. Quest'ultima, se superiore all'interesse legale, deve risultare per iscritto, mentre se diversamente manca la forma scritta, gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal Ministero.

Le conseguenze pratiche - La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell'1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori. Ad esempio si applicherà il tasso ridotto in caso di condanne al pagamento di somme di denaro, di rimborsi, di risarcimenti danni, di depositi cauzionali nei rapporti locatizi.

Oltre a incidere sull'articolo 1284 del c. c., la riduzione dell'interesse legale ha effetti anche sugli articoli:

• art. 1224 del c.c. che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;
• art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
• art. 1652 per le anticipazioni all'affittuario;
• art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
• art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
• art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
• art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
• art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
• art. 2855 per l'estensione degli effetti dell'iscrizione nell'ipoteca.

Infine, conseguenze dirette si avranno sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l'usufrutto.

Effetti fiscali – La riduzione del tasso di interesse legale dall'1% allo 0,5% ha effetti anche fiscali: a partire dal calcolo del ravvedimento operoso, per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale (D.Lgs. 471/97) per arrivare all'accertamento con adesione (per il perfezionamento dell'adesione è ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale).

Infine, per i capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria.

Marco Vantini

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