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Attualità

Assicurazione infortuni - Inail

INAIL2

Gli  agenti di commercio che svolgono l'attività individualmente, da soli e senza il sussidio di dipendenti, collaboratori familiari, a progetto o coordinati e continuativi, non hanno l'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) né di versare i relativi premi.

Devono essere iscritti, invece, i collaboratori familiari e i soci di società addetti al lavoro manuale all'interno della società utilizzando apparati "rischiosi" (apparati elettrici e elettronici, autovetture e furgoni eccetera), e con un rapporto di dipendenza, almeno funzionale, con la società, indipendentemente dal fatto che siano amministratori o meno e gli eventuali coadiuvanti familiari di socio di società, che esercitino la propria attività con carattere di abitualità e continuità sotto la direzione del socio stesso e non in forma gratuita.

Per dipendenza funzionale si intende un rapporto di collaborazione tecnica tra socio e società per la produzione di beni o servizi in maniera professionale, abituale e sistematica, anche se discontinua.

Devono inoltre essere denunciati all'Inail e deve essere pagato il relativo premio per l'assicurazione infortuni: i lavoratori dipendenti, e i lavoratori para dipendenti - esclusi i collaboratori occasionali - per prestazioni lavorative episodiche, ad esecuzione istantanea o eseguite completamente presso il proprio domicilio. Per questi soggetti una quota pari ad un terzo del premio pagato è a carico del collaboratore. 

Fonte:  Sergio Mario Ghisoni