Responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario

campionario

Gli Accordi Economici Collettivi (cosiddetti A.E.C.) sia del settore Commercio, sia del settore Industria disciplinano espressamente l'addebito del campionario.

L'art. 4 dell'A.E.C. settore Commercio 16 febbraio 2009
stabilisce che il contratto può prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario dell'agente, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, mentre è vietato l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi;
 
l'art. 3 dell'A.E.C. settore Industria 30 luglio 2014 stabilisce che il valore del campionario affidato all'agente potrà essere addebitato in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo, mentre non è consentito l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi.
 
In base ad una interpretazione letterale delle suddette norme degli A.E.C. sembra possibile addebitare all'agente il valore del campionario in caso di furto, in quanto tale fattispecie non configura un caso di mancata restituzione e/o danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario.
 
A sostegno della tesi della responsabilità dell'agente in caso di furto del campionario va considerato anche che:

Pertanto l'agente, per essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di furto del campionario, deve riuscire a dimostrare in un eventuale giudizio di aver adottato tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza per evitare tale furto, posto che la mera denuncia penale da parte dell'agente non è di per sé elemento idoneo a liberarlo da tale responsabilità.

 

Fonte:  FTA avvocati